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Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti...

 

  1. 14 Decreto Leg.vo 33/2013  – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
  2. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni      pagati con fondi Pubblici

d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo7.

 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Il Consiglio di Istituto  di questa Scuola è composto da n. 8 genitori  , 8 docenti    ,  2  rappresentanti del personale ATA, e dal Dirigente Scolastico. Il Consiglio di Istituto  ha svariate ed importanti  competenze tra le quali:  •Approvazione del programma annuale e del conto consuntivo.

  • Adozione del Piano dell’Offerta Formativa;
  • Adattamento del calendario scolastico a specifiche esigenze locali;
  • Verifica e modifica del programma annuale;
  • Approvazione del  prospetto di tutte le attività da retribuire con il fondo dell’istituzione;
  • Indicazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi e l’orario delle lezioni;
  • Esprime parere sull’andamento generale della Scuola.

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Pasqualina Nappi

 

 

GENITORI

 

PRESIDENTE

 

 Di Palma Maria Grazia

CONSIGLIERE

 

 Aliperti Antonietta

CONSIGLIERE

 

 Ardolino Regina

CONSIGLIERE

 

 Mascheri Gemma

CONSIGLIERE

 

 Napolitano Paola

CONSIGLIERE

 

 Pastore Alberto

CONSIGLIERE

 

 Romano Saverio

CONSIGLIERE

 

 Vitale Marzia

 

 

 DOCENTI

 

 CONSIGLIERE

 

  Ardolino Gaetana

CONSIGLIERE

 

 Auriemma Giovanna

CONSIGLIERE

 

 Bernucci Carmela Lucia

CONSIGLIERE

 

 De Stefano Paola

CONSIGLIERE

 

 Della Pietra Domenico

 CONSIGLIERE

 

 Mascolo Ferdinando

CONSIGLIERE

 

 Napolitano Angelina

CONSIGLIERE

 

 Napolitano Nicoletta

 

PERSONALE ATA

 

CONSIGLIERE

 

 Miele Raffaele

CONSIGLIERE

 

 Napolitano Giuseppe